Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHOTOKAN KARATE-DO CODOGNO

Modificato in data 01/09/2020

FINALITÀ E STRUTTURE

Art. 1

È costituita l’Associazione denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica SHOTOKAN KARATE-DO CODOGNO”

Art. 2

Essa ha legale sede in Codogno (LO), Viale Gandolfi n. 35/G

Art. 2 bis

La sede operativa dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo e consiste fisicamente nei locali, affittati o di proprietà, dove viene prevalentemente svolta l’attività sportiva rivolta ai Soci.

Art. 3

L’Associazione non ha fini di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni Socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione Sociale di cui alla legge 383/2000.

Finalità dell’Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

L’Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli Soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote Sociali;
  2. dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse;
  3. da contributi, erogazioni e finanziamenti a fondo perduto concessi da enti pubblici e privati;
  4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo Sociale;
  5. dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio dovranno essere disposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio.

Non è ammessa, neppure in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 31 Marzo di ciascun anno con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.

Il Consiglio Direttivo dovrà mettere a disposizione degli associati la proposta di rendiconto annuale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea che lo deve approvare e dovrà tenere a disposizione dei Soci presso la sede Sociale, affinché ne possano prendere visione, copia del rendiconto definitivamente approvato, nei 15 giorni successivi all’approvazione del rendiconto stesso.

I SOCI

Art. 5

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e il Regolamento. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante Socio e non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 5 bis

L’anno associativo va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo (cosiddetto “anno sportivo”), salvo riallineamenti resi necessari dall’evoluzione normativa e/o dalla necessità di uniformarsi a quanto disposto dall’Ente di Promozione Sportiva di riferimento dell’Associazione.

Art. 6

La qualità di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’ Associazione.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato. La morosità è stabilita dal mancato versamento nei termini previsti della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e che saranno rieleggibili. In caso di dimissione e decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua eventuale sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 8

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.

Art. 9

Il Consiglio di riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al resoconto ed all’ammontare della quota Sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Presidente stesso.

Art. 10

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 11

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 12

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione e affissione dell’avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 13

L’Assemblea ordinaria dei Soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei Soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei Soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 15

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun Socio spetta un solo voto.

Art. 16

Le delibere assembleari devono essere portate a conoscenza degli associati mediante affissione presso i locali della sede di attività nei quindici giorni successivi alla data della delibera stessa.

SCIOGLIMENTO

Art. 17

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni

NORME FINALI

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.